RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER DATORI DI LAVORO

I corsi sono organizzati e gestiti da Ente di Formazione in osservanza dell’accordo della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 21/12/2011.
Pubblicazione G.U. N° 8 del 11/01/2012

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La designazione del RSPP è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro. (D. Lgs. 81/08 art. 17 comma 2).
Il D.Lgs 81/08 definisce «Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 34 il Datore di Lavoro che intende svolgere la funzione di RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata di 16, 32 o 48 ore, rispettivamente per aziende a basso, medio o alto rischio classificato secondo il codice ATECO.
L’Accordo del 21-12-2011 sancito in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni e pubblicato in G.U. N° 8 del 11/01/2012, disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell’aggiornamento, i requisiti dei docenti e i soggetti abilitati.

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08 Allegato II):
1. Aziende artigiane e industriali – fino a 30 addetti. (Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del D.P.R. N° 175 del 17 maggio 1988 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private).
2. Aziende agricole e zootecniche – fino a 10 addetti.
3. Aziende della pesca – fino a 20 addetti.
4. Altre aziende – fino a 200 addetti.