PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione del primo soccorso in azienda

Nell’affidare tale compito il datore di lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

Deve, inoltre, tenere conto delle dimensioni dell’azienda, della dislocazione dei siti produttivi e della distribuzione dei turni di lavoro per stabilirne il numero necessario a garantirne la presenza durante il ciclo produttivo.

L’art. 22 del D.Lgs. 106/09, correttivo del D.Lgs. 81/08, dispone che il Datore di Lavoro possa ricoprire questo ruolo in aziende che occupano fino ad un massimo di 5 lavoratori.

Il Datore di lavoro o il lavoratore incaricato deve frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 16 ore se aziende appartenenti al gruppo A o di 12 ore se aziende appartenenti ai gruppi B e C.

La classificazione delle Aziende, le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal D.M. 388/03.

Classificazione delle aziende

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali esumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.