ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze

Il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.

Nell’affidare tale compito il datore di lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
Deve, inoltre, tenere conto delle dimensioni dell’azienda, della dislocazione dei siti produttivi e della distribuzione dei turni di lavoro per stabilirne il numero necessario a garantirne la presenza durante il ciclo produttivo.

L’art. 22 del D.Lgs. 106/09, correttivo del D.Lgs. 81/08, dispone che il Datore di Lavoro possa ricoprire questo ruolo in aziende che occupano fino ad un massimo di 5 lavoratori. Al superamento di tale soglia, deve nominare ancora uno o più addetti.
Il Datore di lavoro o il lavoratore incaricato deve frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 4 o 8 o 16 ore a seconda che si tratti di attività a rischio incendio livello 1, 2 o 3.

ERRESERVICE organizza corsi antincendio livello 1 (ex rischio basso), livello 2 (ex rischio medio) e livello 3 (ex rischio elevato) con esame preso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il DM 2 SETTEMBRE 2021 fornisce tutti gli elementi per la classificazione del grado di rischio dell’azienda e sui contenuti minimi dei relativi corsi di formazione. Apporta alcune modifiche importanti al D.M. 10/03/1998. Vedere allegato IV.

Es. Gli addetti alla lotta antincendio in Hotel o attività similari con oltre 100 posti letto devono frequentare un corso di formazione di 16 ore, di livello 3 (ex rischio elevato) e, al superamento della prova tecnica presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ottengono l’attestato di idoneità.

Es. Il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente redigere il Piano di Emergenza nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori (Art. 2 comma 2)

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio livello 3:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 26 giugno 2015;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari:
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq, metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 dipendenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m.;
o) cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi.
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo D.Lgs. Sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1) lettera e) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n° 36.

Attività a rischio di incendio livello 2

Rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, con esclusione delle attività considerate a rischio incendio livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Attività a rischio di incendio livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a rischio incendio livello 2 e livello 3 e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.